atti degli organi di controllo

Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali.

Le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e le provincie pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate.

Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.

Il Comune non rientra in questi obblighi.