dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
In questa pagina il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, stabilisce la pubblicazione di quanto sotto indicato:"Art. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a. omissis...;
b. omissis...;
c. le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonchè per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti."
In Effetti, a seguito dell'entrata in vigore della legge 12 novembre 2011 n. 183 sono intervenute delle modifiche nella disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel d.p.r. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
Le modifiche, dirette a consentire la "decertificazione" nei rapporti fra pubbliche amministrazioni e privati, in particolare prevedono l'acquisizione diretta dei dati fra pubbliche amministrazioni e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati di sole dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.
A tal proposito,gli articoli 71 e 43 del D.p.r. 445/2000 prevedono l'obbligo ( anche a campione ) a carico delle pubbliche amministrazioni di procedere alle verifiche di quanto autocertificato dai privati.
Tali verifiche dovranno essere effettuate secondo le disposizioni del comma 2 dell'art. 71 citato.
In particolare dovrà essere usato lo strumento della "corrispondenza" di quanto dichiarato dal privato con i dati in possesso dell'amministrazione.
A far data, pertanto, dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più accettare né richiedere certificati ma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi utili per il reperimento degli stessi.